Calcio – Per le società che non pagano gli allenatori, non ci sarà iscrizione!

Ai fini dell’iscrizione dei campionati 2020/21 il consiglio federale nella riunione dell’ 8 giugno, tra le altre cose, ha inserito anche un punto, che, accogliendo la proposta di LND e Associazione Italiana Allenatori di Calcio, impone alle società il pagamento di quanto pattuito agli allenatori per poter iscriversi al prossimo campionato. Di seguito il testo del comunicato del Consiglio Federale:

– nella riunione dell’8 giugno;

– preso atto delle richieste congiunte pervenute dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, dirette ad ottenere una diversa modulazione dei termini previsti dall’art. 94ter delle N.O.I.F.;

– ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalle suddette componenti in considerazione degli effetti derivati, anche sulle procedure innanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D, dalla emergenza COVID-19 e dalla sospensione delle attività negli ultimi mesi;

– visto l’art. 27 dello Statuto Federale; – ha deliberato: ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all’art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti: Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione

Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.

da tuttocampo.it